Auto aziendali elettriche: l’Agenzia chiarisce la tassazione delle ricariche presso colonnine pubbliche

L’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire un dubbio sollevato da una società relativamente al trattamento fiscale delle auto elettriche o ibride concesse in uso promiscuo ai dipendenti e alle ricariche presso colonnine pubbliche, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 10 settembre 2025, n. 237).

La Società intende rinnovare il proprio parco auto introducendo veicoli elettrici e ibridi plug-in. Attualmente, per i dirigenti che utilizzano auto a combustione in uso promiscuo, le spese di carburante per uso privato (entro un limite annuo) sono coperte dalla Società tramite una card e considerate esenti perché incluse nel valore convenzionale ACI già tassato. Se il limite viene superato, l’eccedenza è addebitata al dirigente tramite fattura.
Per evitare disparità e incentivare veicoli meno inquinanti, la Società vuole estendere le stesse condizioni ai dipendenti che scelgono auto elettriche o ibride plug-in. A questi dipendenti verrà fornita una card per la ricarica presso colonnine pubbliche, con addebito del costo alla Società. I dipendenti dovranno comunicare i chilometri aziendali per distinguere quelli privati. In caso di superamento di un limite annuo di chilometri privati, la Società addebiterà al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico dell’elettricità eccedente il limite, calcolato come costo totale del rifornimento diviso i chilometri percorsi nel periodo di riferimento.
La Società chiede di sapere se, in qualità di sostituto d’imposta:

– la card per la ricarica elettrica, anche per uso privato, non generi reddito tassabile per i dipendenti, poiché il valore della ricarica è già incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall’ACI;

– l’importo addebitato al dipendente per il superamento del limite di chilometri per uso privato possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI ai fini dell’individuazione del valore del benefit tassabile.

 

L’Agenzia ribadisce che il reddito di lavoro dipendente è “onnicomprensivo” (articolo 51, comma 1, TUIR), includendo beni e servizi forniti dal datore di lavoro. Tuttavia, l’Articolo 51, comma 4, lettera a) introduce una deroga specifica per i veicoli in uso promiscuo, stabilendo una determinazione forfetaria del valore tassabile basata sui costi chilometrici ACI. La percentuale applicabile a tale valore varia a seconda della tipologia di alimentazione (50% per autoveicoli standard, 10% per veicoli elettrici puri, 20% per ibridi plug-in, per contratti dal 1° gennaio 2025, salvo specifiche eccezioni transitorie).

 

L’Agenzia chiarisce che la determinazione basata sulle tabelle ACI è totalmente forfetaria e prescinde dagli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla percorrenza reale. È irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico alcuni elementi della base di commisurazione del costo ACI. Eventuali altri beni o servizi forniti (es. immobile per custodire il veicolo) devono essere valutati separatamente. Tuttavia, se il dipendente corrisponde delle somme per l’uso promiscuo del veicolo, queste devono essere sottratte dal valore presuntivo stabilito dal legislatore.

 

Nella risposta n. 421/2023, l’Agenzia aveva chiarito che nell’ipotesi in cui il datore di lavoro provveda al rimborso delle spese di energia elettrica sostenute dal dipendente per la ricarica effettuata, presso la propria abitazione, dell’autoveicolo concesso in uso promiscuo, detto rimborso concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto lo stesso non rientra tra i fringe benefit forniti dal datore di lavoro, ma costituisce un rimborso monetario di spese sostenute dal lavoratore.

 

Pertanto, riguardo al primo quesito sulla card per la ricarica elettrica, poiché le tabelle ACI considerano l’elettricità come “carburante” nel calcolo del costo chilometrico per i veicoli elettrici e ibridi plug-in, la fornitura di energia elettrica per la ricarica da parte del datore di lavoro (anche tramite card per colonnine pubbliche, entro un certo limite annuo) non genera reddito imponibile per il dipendente. Questo perché il costo è già considerato nella determinazione forfetaria del valore ACI, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo

 

Riguardo al secondo quesito, sull’addebito al dipendente per il superamento del limite, l’Agenzia spiega che la determinazione del valore da assoggettare a tassazione è forfetaria e prescinde dai costi effettivi sostenuti dal dipendente. Di conseguenza, le somme addebitate al dipendente per l’energia elettrica utilizzata per l’uso privato del veicolo non possono essere portate in diminuzione del valore forfetario del veicolo determinato dalle tabelle ACI, e quindi non possono abbattere il valore del fringe benefit tassabile ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir. Tali somme, invece, dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.